Onorevoli Colleghi! - Il comparto del turismo rappresenta una tra le principali fonti di lavoro e di reddito per il nostro Paese, garantisce infatti il 12,5 per cento degli occupati e contribuisce a formare il 12 per cento del nostro prodotto interno lordo. D'altra parte una serie di concause ha fatto retrocedere l'Italia, dagli anni '80 ad oggi, dal primo al quarto posto nella classifica delle principali nazioni a vocazione turistica.
      Tra le più importanti ragioni di questa graduale perdita di competitività possiamo, in sintesi, annoverare i seguenti fattori di debolezza:

          a) limitatezza strutturale e dimensionale degli operatori italiani;

          b) maggiore aggressività dei concorrenti internazionali rispetto al passato;

          c) scarsa propensione alla modernizzazione dell'offerta turistica nazionale in funzione delle mutate caratteristiche della domanda mondiale;

          d) carenza del sistema infrastrutturale e dei trasporti;

          e) mancato raggiungimento della necessaria massa critica della maggioranza dei poli turistici italiani;

          f) prezzi non concorrenziali delle strutture ricettive italiane in rapporto all'offerta dei concorrenti internazionali;

          g) carenze evidenti nelle politiche di promozione, marketing e vendita del brand turistico italiano nei principali mercati internazionali;

          h) eccessiva «stagionalità» dell'offerta.

      In questo difficoltoso contesto, che affonda le radici delle proprie debolezze lontano nel tempo, il Governo Berlusconi ha

 

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intrapreso numerose azioni per arrestare la perdita delle quote di mercato e per consentire all'Italia di riconquistare una posizione di eccellenza nell'ambito del mercato del turismo internazionale. Tra le principali iniziative governative vanno senz'altro evidenziate la progettazione e la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, la cui funzionalità è vitale per lo sviluppo del settore in esame. Con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sulla competitività, si è voluto inoltre dare impulso al comparto turistico attraverso una serie di misure volte a promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale così da poterla utilmente contrapporre ai più agguerriti competitori internazionali, evitando che la promozione turistica effettuata su base regionale finisse per parcellizzarsi, cedendo in termini di efficacia fattiva.
      Per tali ragioni si è sentita l'esigenza di questa nuova iniziativa legislativa che affronti con incisività ed efficacia i principali nodi che ostacolano lo sviluppo del turismo italiano.
      La proposta di legge è così articolata.
      L'articolo 1 prevede una forma di incentivazione dell'elaborazione di progetti regionali di promozione turistica finalizzati ad attrarre nuovi flussi di turisti dall'estero; a tale fine i progetti migliori presentati dalle singole regioni, nell'ambito delle proprie competenze, beneficeranno di contributi speciali da parte dello Stato.
      L'articolo 2 è diretto a incrementare i finanziamenti per la realizzazione del progetto denominato «Choose Italy (scegli l'Italia)» elaborato in collaborazione fra Governo, regioni ed enti locali e diretto a rafforzare il «brand Italia», comunicando l'inestimabile ricchezza artistica, paesaggistica e culturale del nostro territorio e rafforzando l'efficacia delle comunicazioni verso i potenziali visitatori di tutto il mondo.
      L'articolo 3 integra le funzioni ed i compiti del Comitato nazionale per il turismo istituito dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 35 del 2005. In particolare il Comitato dovrà favorire una maggiore coesione dei diversi soggetti istituzionali che si occupano di turismo, promuovere intese e aggregazioni tra operatori del settore turistico al fine di raggiungere dimensioni adeguate alla competizione internazionale nel settore e ridefinire l'offerta turistica nazionale per adeguarla ai crescenti standard della domanda mondiale. Attenzione è inoltre riservata alla «destagionalizzazione» dell'offerta nazionale, oggi troppo vincolata a circoscritti periodi dell'anno.
      L'articolo 4 ridefinisce il ruolo dell'Agenzia nazionale del turismo, cioè dell'ex Ente nazionale del turismo, recentemente trasformato dal citato decreto-legge n. 35 del 2005, conferendo a tale Agenzia la missione di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale così da svolgere un ruolo di sintesi e di coordinamento su base volontaristica dell'azione che le regioni svolgono per la promozione turistica all'estero.
      L'articolo 5 incide su uno dei principali fattori di debolezza del nostro settore turistico e cioè sui maggiori costi che sono all'origine di molte difficoltà di mercato. Con questa norma si procede a uno sgravio degli oneri sociali nel settore turistico alberghiero del 50 per cento nelle aree dell'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e in misura minore, cioè nei limiti consentiti dalla regola de minimis, nelle altre regioni del Paese. In questo modo si intende rendere, con effetto immediato, più competitive le nostre imprese alberghiere nell'ambito della concorrenza internazionale.
      L'articolo 6 detta norme sulla copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa.
 

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